Lente d'ingrandimento per il credito d'imposta sulle locazioni

Il Decreto Cura Italia del 17 marzo 2020 ha deliberato un primo intervento di sostegno per gli esercenti attività d’impresa, il c.d. Bonus Negozi e Botteghe.
Tale misura ha introdotto un credito d’imposta pari al 60 % del canone di locazione di immobili di categoria catastale C/1 relativo al mese di marzo 2020; sono escluse quelle attività c.d. essenziali che non sono state costrette a sospendere il proprio esercizio. Questo credito d’imposta, come precisato dall'Agenzia delle Entrate, risulta utilizzabile in compensazione, nel mod. F24, già dal 25 marzo 2020.

Purtroppo l'azione concitata del Governo, dovuta al protrarsi dell'emergenza sanitaria, ha prodotto  provvedimenti lacunosi che ad oggi ristorano poco dei costi chi è rimasto inattivo e ha sollevato delle perplessità. Vediamo quali:

  • alla risoluzione di un primo quesito ha contribuito il recente maxi-emendamento parlamentare, con il quale è stato deciso che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap. In altre parole è stata evitata la tassazione della sopravvenienza attiva conseguente alla fruizione del bonus;
  •  un ulteriore dubbio emerso era se l'effettivo pagamento del canone del mese di marzo fosse un requisito necessario per beneficiare del credito d'imposta dato che la norma non lo indicava espressamente. In soccorso del Governo è intervenuta tardivamente l'Agenzia delle Entrate,  il 3 aprile 2020, precisando che l'agevolazione spetta solo ai conduttori (chi prende in affitto un immobile) che hanno saldato il canone. Tra questi anche quei soggetti che hanno formalizzato un accordo di riduzione del canone di affitto con il proprietario dell'immobile, in questo caso sarà calcolato un credito in misura proporzionale alla riduzione. Rimane però il tema della disparità tra gli affittuari. Infatti è bene sottolineare che si riscontrano delle incongruenze per coloro che hanno in corso trattative con il proprio locatore per posticipare i pagamenti dell'affitto o per pagarlo a rate differite successive, o che hanno per contratto pagamenti già posticipati bimestrali o trimestrali. Questi soggetti, non corrispondendo la somma dell'affitto, al momento non sono agevolati.

Un consiglio: dotarsi sempre di una prova scritta (anche una mail) per sospendere o ritardare i pagamenti o concludere un contratto di locazione ad uso commerciale Avv. Maria Grazia Terlizzi, co-founder Bgrow

Consiglio pratico sul tema: raccomando che per sospendere o ritardare i pagamenti o concludere un contratto di locazione ad uso commerciale sarebbe meglio accordarsi con i proprietari tramite prova scritta (anche una email) per evitare possibili contenziosi per inadempimento in quanto le norme giustificative del Decreto risultano generiche. 

Attenzione: la precisazione del Fisco sulla rilevanza del pagamento è stata tardiva (3 aprile 2020), pertanto coloro che avessero provveduto nell'immediato del 25 marzo a compensare il credito non avendo pagato il canone d'affitto (!) potrebbero ricevere un non riconoscimento del credito con sanzioni. Saranno quindi da tenere monitorati i prossimi provvedimenti del Governo che auspichiamo siano indirizzati verso una linea risolutiva che non alimenti contenziosi ma che esalti una maggiore equità e uguaglianza tra i cittadini esercenti attività d'impresa.

A tal proposito si anticipa che il decreto di fine aprile, in corso di redazione, intende confermare il credito d'imposta anche per il mese di aprile ed estendere il bonus non solo alle botteghe e negozi, ma anche per le locazioni di immobili ad oggi non contemplate come alberghi, ristoranti, bar e di immobili utilizzati nell'ambito di un contratto di affitto d'azienda o presenti in centri commerciali. Ulteriori interventi potrebbero prevedere una cessione del credito d'imposta dall'affittuario al proprietario, utile per avere una maggiore forza in una trattativa sul canone di affitto, e per i proprietari una tassazione del reddito solo in base alle somme dell'affitto effettivamente ricevute.

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