Occorrono due delibere: ecco spiegati i passaggi

Come si fa

Quando abbiamo parlato di De.Co. ci siamo sempre riferiti a un atto del sindaco e dell'amministrazione comunale. 
Per questioni di chiarezza suggeriamo di suddividere il percorso che conduce all’attribuzione della De.Co in due delibere distinte. Avremo quindi:
- una prima delibera che segna l’istituzione di un registro delle De.Co (l'adozione della De.Co. da parte del Comune) e segue lo schema di modello di legge promosso dall’Anci. Per renderlo tuttavia presumibilmente compatibile con la normativa europea e quindi sostenibile, è stato però necessario apporre alcune modifiche di carattere procedurale e terminologico;
- una seconda delibera in cui si attua l’iscrizione di un determinato prodotto al Registro delle De.Co e a cui è necessario allegare un Regolamento dove sono tracciate le caratteristiche dell’oggetto in esame.

La Prima delibera

Il primo passo da muoversi in sede municipale è l’assunzione del regolamento delle De.Co con una semplice delibera, con cui viene approvato il Regolamento proposto dall'Anci cui sono state apportate alcune modifiche al testo originario così da renderlo compatibile con l’articolo 28 e l’articolo 30 del Trattato di Roma che impediscono a un ente territoriale di attribuire un riconoscimento qualitativo a un prodotto legandolo a un’origine geografica.
Quello che emerge dal regolamento promosso dall’ANCI da noi riveduto, è la tendenza a riportare la De.Co al suo spirito di censimento della ricchezza e di strumento di marketing territoriale.
Per questo motivo il primo articolo che istituisce la denominazione comunale vera e propria, parla genericamente di “individuare originali e caratteristiche produzioni agroalimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni ... meritevoli di evidenza pubblica”, con la connessa opera di promozione e valorizzazione.
Come si può notare la De.Co. si applica nello specifico a produzioni agro alimentari, ma la legge a cui si fa riferimento parla di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative a questo genere di attività.

Questo permette di allargare il campo a prodotti particolari di artigianato locale strettamente legati alle tradizioni agro alimentari e alla civiltà contadina, come già avvenuto in casi clamorosi come quello dei fischietti di Rutigliano.
Fatto salvo questa particolare accezione, la De.Co è soprattutto indirizzata al prodotto di per sè, che deve essere valorizzato per una inconfutabile valenza identitaria. Proprio per questo, grande spazio viene dato alle feste che vedono nel prodotto De.Co il loro elemento fondante (art. 2).
Il prodotto viene detto a Denominazione Comunale quando con un’apposita delibera viene iscritto nel registro che si va a istituire. Gli articoli 3, 4 e 5 hanno proprio la funzione di descrivere il particolare meccanismo che prevede l’istituzione di un apposito registro e la composizione di una commissione atta a definire le caratteristiche dei prodotti De.Co.
Il resto del regolamento tende invece a definire i compiti precipui del Comune nell’attività di valorizzazione e marketing a cui è preposto, dallo sviluppo di una biblioteca specifica, con la raccolta di un’adeguata documentazione, allo sviluppo di particolare iniziative di promozione, dalla proposta di manifestazione ed eventi dedicati fino alla progettazione di un’adeguata veste grafica per la presentazione del prodotto. 

La Seconda delibera

Questo rappresenta il momento più importante per la denominazione comunale, perchè a questo livello vengono definite le caratteristiche peculiari del prodotto.
La seconda delibera, che segue di fatto l'adozione della De.Co. quindi la volontà del Comune a perseguire questa metodologia, prevede appunto l’adozione di un regolamento in cui vengono tracciati i confini in cui si iscrive il prodotto a denominazione comunale.

La delibera consiste quindi nell’approvazione di un regolamento dove vengono definiti con chiarezza i caratteri del prodotto, in particolar modo se questo è un prodotto non trasformato, oppure le varie fasi della trasformazione se questo è un prodotto artigianale, come un prodotto da forno che ne rappresenta la maggior parte dei casi, o una ricetta. Ma in ogni caso non si tratta di un disciplinare di produzione, che riguarda invece altre denominazione. 

La delibera De.Co. è simile a una carta di identità, che tramite il “registro” delle De.Co. censisce una realtà esistente.

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